sabato 31 maggio 2008

FOTOVOLTAICO, NIENTE DETRAZIONI D'IMPOSTA



(ANSA) - Niente detrazione d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una richiesta di chiarimento di un cittadino contribuente che ha installato durante i lavori di ristrutturazione della casa un impianto fotovoltaico integrato nel tetto. La richiesta concerneva la possibilita' di beneficiare della detrazione del 55 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l'eventuale manodopera ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Finanziaria 2007; ed al tempo stesso di approfittare della cumulabilita' di tale agevolazione con gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. L'Agenzia ha invece chiarito che il 'Conto energia'', che incentiva gli impianti solari fotovoltaici, non e' cumulabile con la detrazione Irpef del 55% per il contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale. La detrazione Irpef in questione, istituita dalla Finanziaria 2007 e' finalizzata al contenimento dei consumi e puo' essere riconosciuta solo per le spese correlate al risparmio energetico, eventualmente concomitanti, come i costi di isolamento del tetto. L'installazione di pannelli fotovoltaici invece riguarda esclusivamente la produzione di elettricita'. Le norme agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse per il settore energetico, perseguono finalita' diverse dunque in quanto l'una, mediante l'erogazione della tariffa incentivante favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, l'altra, mediante il riconoscimento di una detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei consumi. Attraverso la tariffa incentivante, peraltro, l'investimento iniziale viene recuperato nel tempo mediante la produzione di energia e, pertanto, il contribuente che volesse beneficiare di tale incentivo non si troverebbe nella condizione di aver sostenuto l'onere sul quale far valere la detrazione d'imposta.

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